Di seguito un riassunto schematico di quanto previsto in materia di tributi comunali. Per dettagli e approfondimenti si rimanda alla normativa nazionale e comunale di riferimento.
Sanzioni
- Omessa presentazione della dichiarazione prevista dalla legge: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di € 50,00;
- Presentazione di infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di € 50,00;
- Omesso o parziale versamento – fino al 31/08/2025: sanzione pari al 30% dell’importo non versato;
- Omesso o parziale versamento – dal 01/09/2025: sanzione pari al 25% dell’importo non versato.
Interessi
- tasso dello 0,80%: dal 01.01.2019 al 31.12.2019 - (D.M. Economia 12.12.2018)
- tasso dello 0,05%: dal 01.01.2020 al 31.12.2020 - (D.M. Economia 12.12.2019)
- tasso dello 0,01%: dal 01.01.2021 al 31.12.2021 - (D.M. Economia 11.12.2020)
- tasso dell'1,25%: dal 01.01.2022 al 31.12.2022 - (D.M. Economia 13.12.2021)
- tasso del 5,00%: dal 01.01.2023 al 31.12.2023 - (D.M. Economia 13.12.2022)
- tasso del 2,50%: dal 01.01.2025 al 31.12.2025 - (D.M. Economia 29.11.2023)
Ravvedimento operoso
In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo si può evitare l'applicazione della sanzione "ordinaria", pari al 30% dell’importo irrogata nel caso di emissione di avviso di accertamento, se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa.
La violazione stessa non deve essere già stata constatata e comunque non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, in base al D. Lgs. 472/1997 (art. 13).
ATTENZIONE: D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) convertito in L. 157/2019
L'art. 10bis del suddetto D.L. prevede l’applicazione ai tributi locali delle scansioni temporali proprie del Ravvedimento erariale. Di conseguenza, oltre alle tipologie di Ravvedimento presentate nella tabella conclusiva, sono previste riduzioni della sanzione:
- a 1/7 del minimo (4,29%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche quando influiscono sulla determinazione dell’importo o sul pagamento del tributo) avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- a 1/6 del minimo (5%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni (anche quando influiscono sulla determinazione dell’importo o sul pagamento del tributo) avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
Tabella conclusiva e D. Lgs. 87/2025
Nella seguente tabella sono sintetizzate le principali modalità di calcolo del ravvedimento operoso. Il D. Lgs. 87/2025 introduce novità in ambito delle sanzioni tributarie a cui si fa riferimento nel Ravvedimento Operoso. Le modifiche in oggetto riguardano solo le sanzioni relative a violazioni a partire dal 01/09/2025.
Gli interessi applicati variano in base all’anno (vedi tabella sopra) e vengono determinati in proporzione ai giorni di ritardo intercorsi tra la data di scadenza del versamento e la data in cui viene effettuato. La tabella seguente, dunque, presenta l’indicazione delle sanzioni previste in base al periodo di riferimento.
- Ravvedimento sprint: entro 14 giorni - sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo
- Ravvedimento breve: entro 30 giorni - sanzione 1,5%
- Ravvedimento medio: entro 90 giorni - sanzione 1,67%
- Ravvedimento lungo: entro 1 anno - sanzione 3,75%
- Ravvedimento entro 2 anni: sanzione 4,29%
- Ravvedimento oltre 2 anni: sanzione 5,00%