VOTO A DOMICILIO PER GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITA’

Dettagli della notizia

Voto a domicilio per gli elettori affetti da gravi infermita’ che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

Data:

27 agosto 2025

Data scadenza:

07 settembre 2025

Tempo di lettura:

4 min

Descrizione

Intestazione

       

 Ufficio Elettorale 

 

              VOTO A DOMICILIO PER GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITA’ 
                        Che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione                                                   

                Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale 

                                                             IL SINDACO

VISTO il Decreto n. 156 del 13 agosto 2025- del Presidente della Giunta Regionale con il quale sono convocati per Domenica 12 e Lunedì 13 ottobre 2025 i comizi per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale 
 
VISTO l’art. 1 del D.L. 1/2006 convertito con modificazioni nella Legge 22/2006 e dalla Legge 46/2009; 
 
Viste le istruzioni Ministeriali; 

                                                               INFORMA 

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap di cui all’art. 29 della Legge 104/1992 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. 
 
Per poter fruire di detta opportunità è necessario far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste l’elettore risulta  iscritto,  nel periodo intercorrente  fra  il  quarantesimo  e  il  ventesimo  giorno  antecedente  la  data  della votazione (da martedì 2 SETTEMBRE a lunedì 22 SETTEMBRE 2025): 
 
a)  Una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, allegandovi copia della tessera elettorale. 
b) Un  certificato  rilasciato  dal  funzionario  medico  designato  dalla  ASL  in  data  non  anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità  di cui in premessa, con prognosi di almeno  sessanta giorni decorrenti dalla data  di  rilascio  del  certificato,  ovvero  delle  condizioni  della  dipendenza  continuativa  e  vitale  da apparecchiature elettromedicali. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore non sia giù inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato deve attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto. 

Ogni ulteriore informazione e ogni aiuto per fruire di tale opportunità potranno essere chiesti all’ufficio elettorale del comune: 
Tel: 0587/261622- 0587/261649 
E-mail: anagrafe@comune.santamariaamonte.pi.it 

S. Maria a Monte, 02/09/2025
                                                                                                          IL SINDACO
                                                                                                     Manuela Del Grande

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni
Art. 1 - Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.
1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora. 
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore. 
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono inviare, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti,  una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio. 
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
Ultimo aggiornamento

02/09/2025, 17:58

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