In caso sussista l’impossibilità di procedere al totale o parziale versamento dell’imposta, è possibile concordare con il Comune una dilazione del pagamento secondo quanto normato dal Regolamento delle Entrate dell’Ente.
La rateizzazione solitamente prevede rate mensili, in un numero che varia a seconda degli importi da corrispondere, come illustrato di seguito:
- fino a € 50: nessuna rateizzazione
- da € 50,01 a € 200,00: fino a 3 rate mensili
- da € 200,01 a € 500,00: fino a 6 rate mensili
- da € 500,01 a € 3.000,00: fino a 12 rate mensili
- da € 3.000,01 a € 6.000,00: fino a 16 rate mensili
- da € 6.000,01 a € 20.000,00: fino a 30 rate mensili
- da € 20.000,01 a € 50.000,00: fino a 50 rate mensili
- oltre € 50.000,00: fino a 72 rate mensili
L’importo di ciascuna rata sarà maggiorato in relazione all’interesse a decorrere dalla scadenza del debito e al fine di compensare le spese di riscossione e gestione della rata stessa.
Nel caso in cui non venga effettuato il pagamento di due rate, anche non consecutive, il beneficio della dilazione decade, con la conseguente attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell’intero debito residuo.