Atti di separazione e divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile

Descrizione:

Con decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 “Recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in maniera di processo civile” (convertito con modificazioni in Legge 10 novembre 2014 n. 162) sono state introdotte novità significative per i coniugi, che prevedono la conclusione - in presenza di particolari requisiti – di accordi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinanzi al Sindaco o suo delegato – in qualità di Ufficiale di Governo – del Comune di residenza di uno dei coniugi o di iscrizione/trascrizione del matrimonio.

È prevista dalla norma anche la presenza, facoltativa, di un legale per ciascuna parte. (art. 12)

 

Requisiti del richiedente:

 

per accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile:

  • Non avere figli minori;

  • Non avere figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, o economicamente non autosufficienti, nati dall’unione con il coniuge;

  • Non prevedere nell’accordo patti di trasferimento patrimoniale;

  • Non essere parte in giudizio pendente concernente la separazione o divorzio tra gli stessi coniugi;

  • In caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi almeno 6 mesi dalla separazione.

 

Documentazione da presentare:

Per accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile:

  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di separazione o divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 162/2014;

  • Documenti di identità dei dichiaranti.

 

Tempi di rilascio:

Dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla firma del primo atto dell’accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, gli interessati saranno chiamati a presentarsi di nuovo per firmare la conferma di tale accordo, condizione necessaria affinché separazione o divorzio siano perfezionati e producano effetti.

 

Costi:

Diritto fisso di € 16,00 da pagare in contanti al momento della sottoscrizione dell’accorso dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile.

 

MODULISTICA:

Allegato dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione_per_divorzio.pdf (55,38 KB)
Allegato dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione_per_separazioni.pdf (164,95 KB)