Convivenze di fatto

Descrizione:

 

In data 5 giugno è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. 21/05/2016 S.G. n. 118) riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso e disciplina delle convivenze” (cosiddetta Legge Cirinnà).

Le convivenze di fatto, riguardanti sia le coppie omosessuali che eterosessuali, sono regolate dall’art. 1 – comma dal 36 al 65.

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni:

  • unite stabilmente da legami affettive di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
  • coabitanti ed eventi dimora abituale nello stesso Comune.

 

 

Modalità della richiesta

 

Gli interessati possono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente ai rispettivi documenti di identità.

 

La dichiarazione può essere inoltrata scegliendo una delle seguenti modalità:

  • direttamente allo sportello dei Servizi Demografici;
  • per posta raccomandata (indirizzata a “Piazza della Vittoria, 47, 5020 – Santa Maria a Monte - PI”);
  • per mail (a.santini@comune.santamariaamonte.pi.it);
  • per PEC (anagrafe.santamariaamonte@postacert.toscana.it)

 

Requisiti del richiedente:

  • maggiore età;
  • essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenza nel Comune di Santa Maria a Monte;
  • coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
  • insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti,
  • insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile.

 

Attenzione:

al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge i cittadini stranieri devono presentare un’attestazione consolare relativa all’insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Non è possibile costruire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un’unione civile.

 

Documentazione da presentare:

  • dichiarazione allegata a questa sezione;
  • Fotocopia del documento d’identità dei richiedenti

 

Tempi di rilascio:

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, il Servizio Demografici procederà entro i due giorni successivi a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di protocollazione della dichiarazione stessa.

Nei successivi 45 giorni verrà effettuata d’ufficio la verifica dei requisiti, tramite accertamenti.

 

Costi:

Nessuno.

Allegato cessazione.pdf (38,19 KB)
Allegato Dichiarazione.pdf (120,57 KB)